Statuto

Statuto del Coordinamento Regionale delle Associazioni Diabetici del Friuli Venezia Giulia

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. E’ costituita, con la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta, una organizzazione di volontariato denominata
“COORDINAMENTO REGIONALE ASSOCIAZIONI  DIABETICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ODV” (in sigla “C.R.A.D. F.V.G. – ODV”), come tale sottoposta alla disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 2 – SEDE
1. L’Associazione ha sede, nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, presso la residenza del Presidente pro tempore.

ARTICOLO 3 – OGGETTO E SCOPO

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l’Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017):
– prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
3. In particolare, l’Associazione potrà:
– a) promuovere, in qualsiasi forma e modalità tutte le iniziative volte a potenziare le strutture di assistenza sanitaria, terapeutica, educativa, protetica, sociale e preventiva dei diabetici;
– b) promuovere rapporti e contatti di collaborazione e di informazione con la Regione Friuli Venezia – Giulia, la Scuola, ogni Ente pubblico e privato la cui attività sia in grado di favorire il conseguimento degli scopi associativi dell’Associazione e delle singole associazioni ad esso aderenti, programmare e sviluppare ogni opportuna iniziativa culturale e ricreativa per diabetici;
– c) curare i rapporti con i presidi ospedalieri e ed universitari della Regione e partecipare come membro attivo, attraverso il proprio Presidente e/o il membro del proprio Consiglio Direttivo appositamente indicato, a consigli, comitati, assemblee, gruppi di lavoro, nominati da altre organizzazioni similari o istituite dalla Regione Friuli Venezia – Giulia nell’ambito delle attività rientranti negli scopi istituzionali dell’Associazione;
– d) promuovere e sviluppare tutte le iniziative per l’applicazione dei piani regionali e nazionali per la prevenzione e cura del diabete;
– e) assumere qualsiasi idonea iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi statutari e tesa al miglioramento della qualità della vita del diabetico.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l’altro:
– realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di beni e di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall’art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore;
– partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie
e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al comma 2, in conformità a quanto prescritto
dall’articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore. Spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le Associazioni di Volontariato con sede nella Regione Friuli Venezia – Giulia, i cui statuti abbiano come finalità quella di proporre la tutela del diabetico in ogni sua forma, nonché altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, secondo comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore).
2. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, inviata a mezzo di posta regolare. La deliberazione di ammissione, da adottarsi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.3. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all’interessato.
L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l’Assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per recesso o dimissioni.
2. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare – tramite lettera raccomandata da inviarsi alla sede dell’Associazione nonché al Presidente dell’Associazione presso la sua residenza – la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure dell’eventuale quota associativa dell’anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.
3. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente Statuto, l’associato può essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’associato non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l’Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell’Assemblea. Nel caso in cui l’esclusione  si a confermata dall’Assemblea, l’associato può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata ala deliberazione.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.
2. Gli associati avranno diritto di partecipazione all’attività associativa nonché alle assemblee che l’Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.
3. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
4. Gli associati hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
5. Gli associati parteciperanno alle spese per la gestione ordinaria dell’Associazione in ragione di ratei di dodicesimi di anno, a partire dalla data di ammissione.

ARTICOLO 7 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l’Associazione deve tenere:
– a) il libro degli associati;
– b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
per atto pubblico;
– c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, se nominato, e degli eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell’associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– Organo di Amministrazione denominato
– Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo;
– il Revisore Legale dei conti.
2. Ai componenti degli Organi sociali – ad eccezione di quei componenti dell’Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti, ove nominati, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma del Codice Civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni
1. L’assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria.
2. L’assemblea ordinaria:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di legge, i membri dell’Organo di controllo ed il Revisore;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, determinando altresì, con apposito bilancio preventivo, le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– delibera sull’alienazione, a qualsiasi titolo, dei beni immobili di titolarità dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, o dal presente Statuto, nonché su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo le sottoponga.
3. L’Assemblea straordinaria:
– delibera sulle modificazioni dello statuto;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
B) Convocazione
1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall’organo amministrativo presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, purché nell’ambito della Regione Friuli Venezia – Giulia.
2. L’Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
3. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, ovvero negli ulteriori casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.
4. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso che dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattarsi. L’avviso dovrà essere inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’Assemblea.
5. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato/variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
6. Alle assemblee possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro soci ed in regola con i pagamenti.
C) Diritto di voto
1. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
2. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
4. Il voto si esercita in modo palese.
5. I componenti del Consiglio Direttivo si asterranno dall’approvazione del bilancio. Ogni socio dovrà astenersi dalla votazione su provvedimenti che lo riguardino direttamente.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
D) Svolgimento
1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’Assemblea stessa. La verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
2. Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
4. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
– a) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea  ‘accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
– b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli  atti compiuti nella riunione;
– c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
5. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
E) Maggioranze
1. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a  maggioranza dei voti espressi dai presenti.
2. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
3. L’Assemblea straordinaria – salvo quanto infra previsto al successivo comma 4 del presente articolo – è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo  quelli specificatamente riservati all’Assemblea degli associati ai sensi del precedente articolo 9, lettera A).
2. Spetta al Consiglio Direttivo:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se richiesto, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– proporre all’Assemblea la modifica degli importi delle quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– predisporre ed emanare i regolamenti d’amministrazione e di servizio interno per il personale con i relativi provvedimenti attuativi;
– predisporre l’eventuale regolamento dei lavori assembleari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– vigilare sul regolare ed adeguato funzionamento dell’Associazione e, se del caso, emanare regolamenti al riguardo;
– deliberare le assunzioni, disporre i licenziamenti ed accettare le dimissioni del personale dipendente;
– sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni anche in ordine a modifiche statutarie e ad atti di straordinaria amministrazione in conformità all’articolo 9, lettera A);
– deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– deliberare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, in ordine all’eventuale raccolta fondi e modalità della medesima, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4;
– deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
– deliberare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, l’eventuale esercizio delle attività diverse di cui al precedente articolo 1, punto 5;
– promuovere ed organizzare eventi associativi;
– conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– compiere tutti i necessari atti amministrativi e di gestione che interessino l’Associazione e la sua attività e che non siano espressamente demandati all’Assemblea degli associati o di competenza di altri organi.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
B) Composizione
1. Il Consiglio Direttivo si compone di 3 (tre) membri per ogni Associazione aderente.
2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche indicate, per iscritto, dai Consigli Direttivi di ogni singola Associazione aderente, tra gli associati delle Associazioni medesime; durano in carica 3 (tre) anni, cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile.
3. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. La decadenza è pronunziata dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
5. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con associati iscritti alla medesima associazione di appartenenza del Consigliere cessato, purché la maggioranza sia costituita da consiglieri nominati dall’Assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima riunione dell’Assemblea successiva alla loro nomina.
6. Se viene meno la maggioranza dai consiglieri nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
7. In ogni caso i consiglieri nominati dall’assemblea nelle ipotesi di cui al sesto e settimo comma del presente articolo, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
8. Tutte le cariche si intendono accettate e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell’incarico, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8, comma 2.
C) Funzionamento
1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con maggioranza semplice, il Presidente, eventualmente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
E’ compito del Segretario assistere il Presidente, coordinare la redazione dei bilanci e provvedere alla stesura dei verbali. E’ compito del Tesoriere tenere la contabilità, verificare la consistenza di cassa, sovrintendere al patrimonio dell’Associazione; egli può essere altresì autorizzato dal Consiglio Direttivo ad operare con le Banche e gli altri Istituti di Credito, firmare assegni a pagamento o girarli per l’incasso.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, purché nell’ambito della Regione Friuli Venezia-Giulia, almeno una volta ogni sei mesi nonché ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente od opportuno, sia per iniziativa del Presidente – o in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente – che per domanda scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) dei componenti del Consiglio stesso o di almeno 3 (tre) associati, previa  convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

3. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato, anche telefonicamente, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
4. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell’Organo di Controllo, ove nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso d’assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, ove nominato, ovvero il Consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporaneità di nomina, il più anziano di età.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo, ove nominato.
7. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
– a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
– b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
– c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse personale, non può prender parte alle deliberazioni. 10. Di ogni deliberazione si redige processo verbale redatto dal segretario, firmato da tutti coloro che vi hanno preso parte e quindi trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
D) Doveri dell’ufficio
1. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste al comma 6 all’articolo 26 del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. E’ considerato dimissionario il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
4. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
5. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.
6. Si applica in ogni caso il disposto dell’articolo 2475-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 11 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza dell’Associazione spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento, del Presidente.
2. E’ inoltre sua competenza prendere, in caso d’urgenza e d’impossibilità di convocare il Consiglio, tutti i provvedimenti di immediata necessità, salvo la ratifica degli atti da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.
3. È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede, curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.
4. Il Presidente permane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
5. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni, mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall’articolo 30, commi 2 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.
2. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. I membri dell’organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.
4. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l’intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 10, lettera C) per le riunioni del Consiglio Direttivo.
5. L’organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all’articolo 30, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni. Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l’Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso, l’Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro.
6. La funzione di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con quella di
componente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 5, la nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito
Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall’art. 31 del D.
Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all’assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l’incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.
3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.
4. La nomina di un Revisore legale dei conti o della società di revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), e può, in ogni caso, intervenire ogni qualvolta l’Assemblea lo ritenga comunque opportuno.

ARTICOLO 14 – DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Siapplicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 2409 del Codice Civile.
2. Ogni associato può denunziare i fatti che  ritiene censurabili all’organo di controllo,  se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.
ARTICOLO 15 – BILANCIO E SPESE

1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro i successivi 90 (novanta) giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione di un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge – ed in particolare in conformità alla disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo
Settore) – e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri  dell’ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di controllo e/o dal Revisore.
3. Il bilancio così formato deve essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio e deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
4. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
5. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.
6. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

7. Per le spese ordinarie inerenti la gestione, l’Associazione avrà a disposizione le quote di iscrizione e le quote associative annuali versate dalle Associazioni aderenti. Le quote associative annuali, uguali per tutti gli associati, nonché le quota d’iscrizione dovranno essere determinate in un apposito bilancio preventivo, da redigersi entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio e da approvarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, contemporaneamente all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente.
8. Le spese di propaganda, rappresentanza o che comunque esorbitino da quelle ordinarie inerenti la gestione, dovranno essere specificamente previste in un apposito bilancio preventivo da predisporre ed approvare nel rispetto dei termini di cui al comma precedente, e dovranno essere sostenute da tutte le Associazioni aderenti in misura uguale fra loro.
9. Per l’ipotesi in cui dovessero emergere oneri di qualsiasi genere non previsti nel bilancio preventivo, la relativa copertura finanziaria dovrà essere disposta dal Consiglio Direttivo previa approvazione della maggioranza delle Associazioni aderenti, singolarmente interpellate, che dovranno dare risposte scritte entro i termini di volta in volta stabiliti.
10. Eventuali contributi erogati a favore dell’Associazione da Enti pubblici o privati dovranno essere utilizzati a favore delle associazioni aderenti in misura eguale fra loro.
11. Qualsiasi spesa per la presenza, il trasferimento o quant’altro necessario agli associati o ai Consiglieri per la loro partecipazione alla vita dell’Associazione, deve intendersi ad esclusivo e completo carico delle Associazioni di appartenenza, salvo il rimborso delle sole spese sostenute e documentate dai Consiglieri per lo svolgimento dell’incarico.

ARTICOLO 16 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– a) i contributi di Enti pubblici o privati;
– b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
– c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
– d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell’Assemblea degli associati;
– e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
2. L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo  funzionamento ed allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse da quelle citate al precedente comma 1, dall’attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
3. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. Il patrimonio dell’Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 (Codice del Terzo Settore).
8. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di controllo, ove nominato, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 17 – DURATA

1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO

1. L’eventuale scioglimento della Associazione sarà deciso dalla Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria, secondo le maggioranza previste dall’articolo 9, lettera E).
2. Se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito dall’articolo 32, comma 1 bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore) – e quindi, inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato – esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione  in un’altra sezione del medesimo.
3. In caso scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 19 – DIPENDENTI

1. L’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra  natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. In caso di assunzione di lavoratori  dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 20 – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

1. L’Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall’articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell’articolo 17, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
4. Nel caso in cui l’Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché’ per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 21 – NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.